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Esiste un voucher baby sitter-asili nido, ma nessuno lo sa

Per le famiglie è stato stanziato un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o per pagare l’asilo. Nel 2013 solo il 40% dei fondi è stato utilizzato. Quest’anno accadrà lo stesso?

di Alessandra Contigiani

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Le famiglie con bambini, in Italia, non hanno vita facile. Quelle (poche) agevolazioni che potrebbero fungere da sostegno alla genitorialità non sempre sono note a chi ne avrebbe bisogno. Questo è il caso dei voucher baby sitter-asili nido, introdotti in via sperimentale della legge 28 giugno 2012 n.92 per il triennio 2013-2015, e utilizzati solo in minima parte. Vuoi per mancanza d’informazione, vuoi perchè una larga fetta delle lavoratrici è stata di fatto esclusa fino all’anno in corso (settore pubblico), vuoi perchè di fatto tante mamme preferiscono non sacrificare il congedo parentale in cambio di un contributo economico non proprio consistente, i voucher baby sitter nel 2013 hanno fatto “flop“, con un utilizzo pari al 40% dei fondi stanziati.

E quest’anno si rischia di replicare. Infatti, solo ieri è stata resa pubblica la circolare numero 169 dell’Inps, che integra quanto stabilito dal governo con decreto del 28 ottobre 2014 chiarendo requisiti e modalità per accedere a questa facilitazione. Il cui bando d’erogazione scade esattamente tra due settimane, il 31 dicembre.

In cosa consiste il voucher baby sitter – asilo nido
La madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata. In quest’ultimo caso le mamme non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). Per le lavoratrici della gestione separata inoltre il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Insomma, le partite iva iscritte alla gestione separata sono ancora una volte meno tutelate rispetto alle colleghe dipendenti, nonostante la pesante fetta di contributi versati nelle casse Inps, in costante aumento.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) nonchè le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati e quelle che che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Gift-Vouchers

Quanto e quando
Il sostegno è pari ad un massimo di 600 euro mensili (le lavoratrici part time ne usufruiscono in misura ridotta) per ogni mese di congedo facoltativo a cui la mamma rinuncia (non più di sei mesi). Se si deciderà di spendere questa cifra per l’acquisto di servizi di baby sitting, l’Inps erogherà alle lavoratrici dei voucher che andranno consegnati dalle mamme direttamente alle tate, le quali a loro volta potranno ritirare il compenso, pari al 75% del voucher, presso qualsiasi ufficio postale. I voucher non vanno dichiarati ai fini del reddito imponibile.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’Inps alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.

Le istruzioni per la presentazione della domanda sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi.

Il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre.

Per ulteriori informazioni:

Circolare Inps 169/2014

Decreto 28 ottobre 2014 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sito web Inps

 

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