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Stalking: se lo stalker paga il reato si estingue

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Un’altra batosta sull’autodeterminazione delle donne che decidono di denunciare. Depenalizzato lo stalking nella nuova riforma di procedura penale

di Marina Zenobio

stalking

L’imputato di stalking potrà offrire un risarcimento in denaro alla donna che lo ha denunciato e se il giudice riterrà l’offerta congrua potrà accettare, anche senza il consenso della donna. Lo stalker potrà pagare anche a rate e il reato scompare.
E’ quanto prevede la legge di riforma del codice penale approvata, il 14 giugno scorso, al cui interno è stato introdotto un nuovo articolo, il 162ter cp, che prevede l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Uno dei reati estinguibili è proprio lo stalking.

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La rete dei centri antiviolenza, la associazioni femminili, femministe e le realtà che si occupano di violenza di genere sono sul piede di guerra. Telefono Rosa è stato tra i primi a reagire con un comunicato in cui la presidente, Gabriella Carnieri Moscatelli, chiede di “Rimediare immediatissime. Lo esigiamo da chi ha consentito un emendamento secondo cui lo stalking può essere riparato con una somma di denaro”.

I sindacati Cgil-Cisl-Uil definiscono “Intollerabile includere il reato tra quelli estinguibili pagando. Bisogna escluderlo dal nuovo articolo 162 e renderlo non monetizzabile”. Per i sindacati la denuncia lanciata in merito allo stalking, di fatto in parte depenalizzato dalla riforma del processo penale, non è un “procurato allarme” come invece dichiarato da Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti (Pd) secondo la quale la riforma del processo penale prevede “la possibilità che il giudice estingua il reato nel caso di riparazione del danno solamente ai reati procedibili a querela remissibile” ma omette di dire che la querela denuncia di stalking non rientra tra quelle remissibile. Infatti è prevista la procedura d’ufficio solo se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ (come previsto al secondo capo della legge n. 38/2009 art. 8 comma 4). Per tutti gli altri casi la denuncia può essere ritirata davanti al giudice alla prima udienza del procedimento penale, quindi non rientra tra le remissibili e il giudice “potrà chiedere l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie”, cioè pagando.

Tutto questo sta accadendo in un paese, qual è il nostro, dove ogni tre giorni avviene un femminicidio (nei soli sei primi mesi di quest’anno sono 34 le donne uccise per mani di partner ed ex partner, l’ultima meno di 48 ore fa), un paese dove le donne denunciano sempre meno perché non si sentono tutelate. Un paese che da una parte chiede alle donne di trovare il coraggio e la forza di denunciare, dall’altra le abbandona a sé stesse, con l’unica risorsa dei centri antiviolenza che, nonostante le difficoltà economiche e lo scarso o quasi nullo riconoscimento da parte dello Stato, continuano il loro impegno o sostegno delle donne vittime di violenza.

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